La Responsabilità Civile Auto si intende e corrisponde al contratto assicurativo obbligatorio in Italia per poter circolare con un veicolo a motore. Scopriamo le informative delle Autofficine Ceriv per l’assicurazione auto.
COSA COPRE L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO?
I danni (fisici e materiali) subiti da pedoni, ciclisti e altre persone non trasportate a bordo dell’auto/moto assicurata, i danni subiti da persone trasportate a bordo di altro veicolo, i danni fisici subiti dai passeggeri a bordo del veicolo assicurato, i danni materiali subiti da oggetti esterni ai veicoli (cassonetto della spazzatura, strutture della sede stradale, ecc.).
E’ importante ricordare che i danni alle cose di proprietà dei passeggeri sono risarciti a condizione che essi non siano legati da determinate relazioni di parentela o di società con il proprietario o con il conducente del veicolo.
SONO COPERTI SOLO I DANNI DEGLI INCIDENTI ACCADUTI IN ITALIA?
Non solo in Italia ma anche nel territorio degli stati membri dell’Unione Europea, secondo le condizioni e le leggi nazionali di ogni singolo Paese.
COSA NON COPRE LA POLIZZA RCA?
I danni fisici e materiali subiti dal conducente responsabile del sinistro. Le persone danneggiate diverse dal conducente sono detti “terzi”danneggiati e sono distinti in “terzi trasportati” e “terzi non trasportati”. Il risarcimento del danno può essere ridotto nel caso in cui il terzo danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha contribuito ad aggravare il danno subito: ad esempio il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza o del casco.
SE IN UN INCIDENTE VARIE PERSONE RIPORTANO DANNI FISICI, LA COMPAGNIA COPRE IL PROPRIO ASSICURATO?
Solo se il conducente non è totalmente responsabile dell’incidente. La polizza infatti copre i danni fisici riportati nell’incidente da passanti, trasportati sul veicolo del conducente responsabile incluso il proprietario del veicolo “responsabile” se è un trasportato, conducenti e trasportati su altri veicoli.
CHE COSA E’ LA POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE?
Una polizza facoltativa che assicura i danni fisici del conducente responsabile dell’incidente.
IN QUALI CASI LA POLIZZA RC AUTO NON HA EFFETTI?
Nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, come nell’ipotesi di furto del veicolo, a partire dal giorno successivo alla denuncia all’autorità di pubblica sicurezza. In questi casi ad intervenire è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada che risarcisce, ad esempio, i danni da circolazione del veicolo rubato cagionati dal ladro.
ENTRO QUANTO TEMPO DEVE ESSERE DENUNCIATO L’INCIDENTE?
Entro tre giorni da quello in cui si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro al proprio assicuratore deve essere inviata anche quando si ha torto (e quindi non si ha diritto ad alcun risarcimento).
FACENDO RETROMARCIA CON LA MIA AUTO HO URTATO CONTRO LO SPORTELLO DELL’AUTO DI MIO FIGLIO. NON SIAMO CONVIVENTI E APPARTENIAMO A DUE NUCLEI FAMILIARI DIVERSI. LA MIA ASSICURAZIONE DEVE PAGARE IL DANNO ALLO SPORTELLO?
No, perché secondo la legge non sono considerati terzi danneggiati e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione rc auto, limitatamente ai danni alle cose, tra gli altri, “il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti (genitori e nonni) e i discendenti (figli e nipoti) legittimi, naturali o adottivi” del conducente e del proprietario del veicolo responsabile del sinistro “nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado” del proprietario e del conducente “quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto” tali soggetti provvedano abitualmente al loro mantenimento.
Per maggiore chiarezza questa norma stabilisce quindi l’esclusione della qualifica di terzo danneggiato tra padre e figlio (ascendente e discendente) e la non risarcibilità dei danni a cose subiti da uno di questi soggetti in un incidente causato dall’altro, anche qualora non siano conviventi. Al contrario qualora i danni da incidente stradale siano causati all’auto del cognato del conducente o del proprietario del veicolo responsabile, tali danni possono essere risarciti se il cognato non convive o non è carico di questi due soggetti.
I DANNI ALL’INTERNO DI UN CORTILE O DI UN’AREA PRIVATA E COMUNQUE CHIUSA (COME UN MAGAZZINO CHIUSO, IL GIARDINO RECINTATO DI UNA VILLA) SONO COPERTI DALL’ASSICURAZIONE RC AUTO?
Sono coperti se il contratto assicurativo auto prevede la clausola di estensione della copertura all’ “area privata”. Infatti, un cortile condominiale chiuso, come qualsiasi altra area nella quale l’accesso è consentito solo a chi è autorizzato, è da considerarsi area privata. Per legge gli incidenti avvenuti in tale area non rientrano nella garanzia assicurativa R.C. Auto, che è obbligatoria quando l’auto viene messa in circolazione su strade pubbliche o su aree private equiparate a quelle pubbliche perché aperte alla circolazione (es. parcheggi dei supermercati, stazioni di servizio per l’erogazione di carburante).
Tuttavia la maggior parte dei contratti assicurativi prevedono l’estensione della garanzia assicurativa anche all’interno delle aree private.
IL CONTRAENTE DELLA POLIZZA RC AUTO PUÒ ESSERE PERSONA DIVERSA DAL PROPRIETARIO?
Sì. L’assicurazione prevede infatti la possibilità di firmare la polizza nell’interesse di un’altra persona, in questo caso per conto del proprietario dell’auto. Ad esempio, un genitore può essere contraente dell’assicurazione rc auto che copre la moto di proprietà del figlio.
Il contraente deve pagare i premi assicurativi e comunicare alla compagnia le informazioni relative al rischio assicurato di cui sia a conoscenza (ad esempio il cambiamento di residenza del proprietario o l’avviso di incidente).
A CHI SI RIFERISCE LA CLASSE DI MERITO INDICATA SULL’ATTESTATO DI RISCHIO?
Si riferisce al proprietario del veicolo e non al contraente.
SONO PROPRIETARIO DI UN’AUTO ASSICURATA CON POLIZZA RC AUTO IN TARIFFA BONUS/MALUS. SULLA POLIZZA VEDO INDICATE DUE CLASSI DI MERITO: UNA CLASSE DETTA “CU” E UNA CLASSE “CONTRATTUALE”. DI CHE SI TRATTA?
Ogni compagnia di assicurazione può adottare una propria “scala” di classi di merito di bonus malus, chiamate appunto classi “contrattuali” o “interne”, liberamente predisposte e differenziate fra di loro. Per rendere ancor più confrontabili le offerte r.c. auto a parità di classe di merito, l’IVASS (l’Istituto che vigila sul settore assicurativo) ha elaborato una tabella di classi di merito dette di Conversione Universale o “CU”, uniforme per tutte le compagnie in Italia e ha stabilito anche regole uniformi per il passaggio in una classe migliore (bonus) in assenza di sinistri e per quello in una classe peggiore (malus) in caso di uno o più sinistri prima della scadenza del contratto.
Le compagnie devono anche predisporre una tabella che indichi la corrispondenza delle proprie classi di merito bonus/malus contrattuali o interne con le classi di merito CU stabilite dall’IVASS e riportare nei propri preventivi, polizze e attestati di rischio rc auto, accanto alla classe contrattuale o interna, anche la corrispondente classe CU, che ha appunto la sola funzione di migliore comparabilità fra preventivi rc auto delle compagnie.
SE IL CONTRAENTE RIMANE LO STESSO MA CAMBIA IL PROPRIETARIO DELLA POLIZZA RC AUTO, A CHI SPETTA LA CLASSE DI MERITO?
Spetta al proprietario del veicolo e non al contraente. Quindi se il contraente della polizza rimane lo stesso, ma cambia il proprietario del veicolo – ad esempio perché venduto ‐ la classe di merito maturata spetta al precedente proprietario e non al contraente.
LA CLASSE DI MERITO PUÒ RIMANERE LA STESSA IN QUALCHE CASO?
Solo in alcuni casi stabiliti dall’IVASS con il Provvedimento n. 72/2018. Ad esempio, nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Chi cede la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
SE UN’AUTO CAUSA UN INCIDENTE LIEVE E VIENE ACCERTATA LA COLPA DEL CONDUCENTE, È OBBLIGATORIO, DA PARTE DELL’ASSICURATORE, FAR SCATTARE LA CLASSE DI MERITO?
La classe di merito scatta, sia per gli incidenti lievi che per quelli più gravi, solo se il conducente è il responsabile “principale” del sinistro, cioè ha la maggior quota di responsabilità, dopo che la compagnia ha pagato i danni causati dal conducente stesso.
É POSSIBILE RIMBORSARE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE QUANTO PAGATO DAI DANNEGGIATI PER NON PERDERE LA CLASSE DI MERITO?
Sì, quando la polizza prevede il riscatto del sinistro, e cioè che il contraente possa evitare le maggiorazioni di premio derivanti dal malus offrendo all’impresa il rimborso degli importi che la compagnia stessa abbia pagato per uno o più sinistri avvenuti nel periodo precedentemente alla scadenza della polizza. In questo modo il contraente potrà evitare il malus dovuto al sinistro al momento del rinnovo della polizza e beneficiare della riduzione del premio legata al bonus.
COSA AVVIENE NEL CASO DEL RISARCIMENTO DIRETTO?
In questi casi, l’importo del sinistro che potrà essere eventualmente riscattato dal responsabile per evitare il malus va chiesto alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che gestisce i flussi economici dei rimborsi fra compagnie per la gestione dei sinistri pagati con la procedura di indennizzo diretto (c.d. “stanza di compensazione”). L’importo per il riscatto del sinistro dovrà essere versato alla Consap
IN CASO DI FURTO SI PUÒ RECUPERARE IN PARTE IL PREMIO PAGATO E LA CLASSE DI MERITO?
Sì, è possibile. La compagnia rimborserà la parte di premio pagata e non ancora “utilizzata” dal contraente al netto delle imposte che variano in base alla provincia di residenza e al contributo obbligatorio al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,50% del premio stesso. Inoltre, il proprietario dell’auto rubata potrà mantenere su un’altra auto di sua proprietà la classe di merito di bonus/malus maturata.
SONO CONTRAENTE DI UNA POLIZZA RC AUTO PER UN VEICOLO DI CUI SONO ANCHE PROPRIETARIO E CHE HO APPENA VENDUTO. VORREI TRASFERIRE LA POLIZZA AD UN VEICOLO DI PROPRIETÀ DI MIO FIGLIO, È POSSIBILE?
No, perché sì può utilizzare solo per un altro veicolo dello stesso proprietario, con eventuale conguaglio del premio alla compagnia.
SI PUÒ TRASFERIRE LA CLASSE DI MERITO?
Sì, a determinate condizioni. Il beneficio del mantenimento della classe di merito, in base al c.d. nuovo “bonus familiare”, si applica nei casi di stipulazione di un nuovo contratto e nei casi di rinnovo di contratti già stipulati, relativi ad un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare; chi rinnova la polizza chiedendo di poter usufruire del “bonus familiare” deve avere un attestato di rischio da cui risulti di essere assicurato senza sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.
SE NON SI VUOLE RINNOVARE LA POLIZZA RC AUTO ALLA SCADENZA CON LA PROPRIA COMPAGNIA, QUANTO TEMPO PRIMA BISOGNA COMUNICARLO?
Dal 1 gennaio 2013 non c’è più l’obbligo di disdetta perché i contratti assicurativi si risolvono automaticamente alla scadenza e non possono tacitamente essere rinnovati. La copertura assicurativa è valida per i 15 giorni successivi alla data di scadenza. Entro questo termine deve essere stipulata una nuova copertura rc auto.
COSA ACCADE ALLE GARANZIE ACCESSORIE?
La legge prevede che anche le garanzie accessorie non possono essere tacitamente rinnovate quando sono comprese nello stesso contratto della polizza rc auto e quando sono previste in un altro contratto contestuale a quello principale relativo alla r.c. auto.
QUAL È IL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ATTESTATO DI RISCHIO?
L’ultimo attestato memorizzato nella banca dati degli attestati di rischio conserva la validità per cinque anni dalla scadenza del contratto rc auto al quale si riferisce.
SI PUÒ OTTENERE IL CERTIFICATO RC AUTO ANCHE IN “FORMATO DIGITALE”?
Sì, se c’è il consenso del contraente. Il certificato deve essere in formato digitale stampabile e va tenuto a bordo del veicolo come “immagine” su smart phone, tablet ecc. per poter essere esibito in caso di richiesta delle Forze dell’Ordine.