2020

Al via il decreto per la “patente a crediti”

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Ceriv – Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

Il provvedimento entra in vigore il primo ottobre 2024.

IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2008,  n.  81,  recante
«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a),  del  citato
decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il  quale  l'Ispettorato
«esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base  di
direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la  vigilanza  sul
corretto  utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro   accessorio,   la
vigilanza  in  materia  di  lavoro,  contribuzione  e   assicurazione
obbligatoria nonche' legislazione sociale, ivi compresa la  vigilanza
in materia di tutela della salute e della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro (...)»; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
aprile 2024, n. 56; 
  Visto, in particolare, l'articolo 29, del citato  decreto-legge  n.
19 del 2024, rubricato «Disposizioni  in  materia  di  prevenzione  e
contrasto del lavoro irregolare» che,  al  comma  19,  ha  introdotto
modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, recante  la  disciplina  sul  «Sistema  di  qualificazione  delle
imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti»; 
  Visto il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n.
81 del 2008 che cosi' dispone «Con decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del  lavoro,
sono individuati le modalita' di presentazione della domanda  per  il
conseguimento  della  patente  di  cui  al  comma  1  e  i  contenuti
informativi  della  patente  medesima  nonche'  i  presupposti  e  il
procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione  di  cui
al comma 8»; 
  Visto il comma 5, secondo periodo, del  suddetto  articolo  27,  il
quale prevede che «Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del  lavoro,  sono
individuati i criteri di attribuzione di crediti  ulteriori  rispetto
al punteggio iniziale nonche' le modalita' di  recupero  dei  crediti
decurtati»; 
  Visto il comma 8 del summenzionato articolo 27,  secondo  il  quale
«Se nei cantieri di cui al comma 1 si  verificano  infortuni  da  cui
deriva la morte del lavoratore o un'inabilita' permanente, assoluta o
parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.
Avverso il provvedimento di sospensione e' ammesso ricorso ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 14, comma 14»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)», nonche' il  Codice
in materia di  protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dare   attuazione   con   un   unico
provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27  del
citato decreto legislativo n. 81 del 2008; 
  Sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro; 
  Sentite   le   organizzazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 17 settembre 2024; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
              Modalita' di presentazione della domanda 
                 per il conseguimento della patente 
 
  1. Ai fini  del  rilascio  della  patente  in  formato  digitale  i
soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto  legislativo  9
aprile  2008,  n.  81,  presentano  domanda  attraverso  il   portale
dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  dalla  quale  risulta   il
possesso dei seguenti requisiti: 
    a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato  e
agricoltura; 
    b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei
preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli
obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81; 
    c. possesso del documento unico di  regolarita'  contributiva  in
corso di validita'; 
    d. possesso del documento di valutazione  dei  rischi,  nei  casi
previsti dalla normativa vigente; 
    e. possesso della certificazione di regolarita' fiscale,  di  cui
all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
    f.  avvenuta  designazione  del  responsabile  del  servizio   di
prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente. 
  Il possesso dei requisiti di cui alle  lettere  a),  c)  ed  e)  e'
attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  Il possesso dei requisiti di cui  alle  lettere  b),  d)  e  f)  e'
attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di  notorieta'
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. 
  2. Per soggetti di  cui  all'articolo  27,  comma  1,  del  decreto
legislativo 9 aprile  2008,  n.  81  si  intendono  le  imprese  e  i
lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o  mobili  di
cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), ad esclusione di  coloro  che
effettuano mere forniture  o  prestazioni  di  natura  intellettuale.
Possono presentare la domanda di rilascio della  patente  di  cui  al
comma  1  il  legale  rappresentante  dell'impresa  e  il  lavoratore
autonomo, anche per il tramite di  un  soggetto  munito  di  apposita
delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale  di  cui  al
comma 1 avviene  attraverso  modalita'  informatiche  che  assicurano
l'identita' del soggetto che effettua l'accesso. 
  3. All'esito della presentazione della domanda di cui al  comma  1,
sul portale e' rilasciata e resa disponibile la  patente  in  formato
digitale con i  contenuti  informativi  di  cui  all'articolo  2  del
presente decreto. 
  4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro
dell'Unione europea diverso  dall'Italia  sono  tenuti  a  presentare
tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante
il possesso del documento  equivalente  rilasciato  dalla  competente
autorita' del Paese d'origine. All'esito  della  presentazione  della
domanda da parte dei  soggetti  di  cui  al  presente  articolo,  sul
portale e' resa disponibile la patente  in  formato  digitale  con  i
contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove
non in possesso di documento equivalente, sono  tenuti  a  presentare
domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo. 
  5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite  il
portale  di  cui  al  comma   1,   l'autocertificazione   comprovante
l'avvenuto riconoscimento secondo la  legge  italiana  del  documento
equivalente  rilasciato  dalla   competente   autorita'   del   Paese
d'origine. All'esito della presentazione  della  domanda  di  cui  al
presente comma, sul portale e' resa disponibile la patente in formato
digitale con i  contenuti  informativi  di  cui  all'articolo  2  del
presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente,  sono
tenuti a presentare  domanda  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
articolo. 
  6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della
domanda di cui al comma 1 il rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza  e  il  rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza
territoriale entro cinque giorni dal deposito. 
  7. Nelle more del rilascio della patente e' comunque consentito  lo
svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo  27,  comma  1,  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione
notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro. 
  8.  Nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  in  merito   alla
sussistenza di uno o piu' requisiti accertate in  via  definitiva  in
sede di controllo successivo a rilascio,  l'Amministrazione  provvede
ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9  aprile
2008, n. 81. 
  9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma  8,
l'impresa o il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio di una
nuova patente ai sensi del presente articolo. 
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                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. 
                Tali regolamenti, per materie di competenza  di  piu'
          ministri,   possono    essere    adottati    con    decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione  da  parte  della   legge.   I   regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il comma 2, lettera  a)  dell'art.  2  del
          decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  149  recante
          Disposizioni per la razionalizzazione e la  semplificazione
          dell'attivita'   ispettiva   in   materia   di   lavoro   e
          legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre
          2014, n. 183: 
                «Art.  2.  (Funzioni  e  attribuzioni).  -  1.  Entro
          quarantacinque giorni dall'entrata in vigore  del  presente
          decreto e'  adottato,  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro  e
          delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione e la pubblica amministrazione,  lo  statuto
          dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e  ai  criteri
          direttivi stabiliti  dall'art.  8,  comma  4,  del  decreto
          legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa  la  definizione,
          tramite convenzione  da  stipularsi  tra  il  Ministro  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   il   direttore
          dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti
          a quest'ultimo. 
                2.  L'Ispettorato  esercita,   in   particolare,   le
          seguenti funzioni e attribuzioni: 
                  a) esercita  e  coordina  su  tutto  il  territorio
          nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del
          lavoro  e  delle  politiche   sociali,   contenenti   anche
          specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto
          utilizzo  delle  prestazioni  di  lavoro   accessorio,   la
          vigilanza   in   materia   di   lavoro,   contribuzione   e
          assicurazione obbligatoria  nonche'  legislazione  sociale,
          ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute
          e della sicurezza nei luoghi di lavoro,  nei  limiti  delle
          competenze  gia'  attribuite  al  personale  ispettivo  del
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,   n.   81,   e   gli
          accertamenti in materia di  riconoscimento  del  diritto  a
          prestazioni   per   infortuni   su   lavoro   e    malattie
          professionali, della esposizione al rischio nelle  malattie
          professionali,  delle  caratteristiche   dei   vari   cicli
          produttivi ai fini della  applicazione  della  tariffa  dei
          premi; 
                  b)  emana  circolari  interpretative   in   materia
          ispettiva  e  sanzionatoria,  previo  parere  conforme  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  nonche'
          direttive operative rivolte al personale ispettivo; 
                  c) propone, sulla base di  direttive  del  Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  gli   obiettivi
          quantitativi e qualitativi delle verifiche ed  effettua  il
          monitoraggio sulla loro realizzazione; 
                  d)  cura  la  formazione  e   l'aggiornamento   del
          personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; 
                  e) svolge le attivita' di prevenzione e  promozione
          della  legalita'  presso   enti,   datori   di   lavoro   e
          associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e
          irregolare,  anche  attraverso  l'uso  non   corretto   dei
          tirocini, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo  23
          aprile 2004, n. 124; 
                  f) esercita e coordina le  attivita'  di  vigilanza
          sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada,
          i controlli  previsti  dalle  norme  di  recepimento  delle
          direttive di prodotto e cura la  gestione  delle  vigilanze
          speciali effettuate sul territorio nazionale; 
                  g) svolge attivita' di studio e analisi relative ai
          fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla  mappatura
          dei rischi, al fine di orientare l'attivita' di vigilanza; 
                  h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'art.
          8, anche al fine di garantire l'uniformita'  dell'attivita'
          di  vigilanza,  delle  competenze  professionali  e   delle
          dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; 
                  i) svolge ogni ulteriore attivita',  connessa  allo
          svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
                  l)  riferisce  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, all'INPS e all'INAIL  ogni  informazione
          utile  alla  programmazione  e   allo   svolgimento   delle
          attivita' istituzionali delle predette amministrazioni; 
                  m) ferme  restando  le  rispettive  competenze,  si
          coordina con i servizi ispettivi  delle  aziende  sanitarie
          locali  e  delle  agenzie  regionali  per   la   protezione
          ambientale  al  fine   di   assicurare   l'uniformita'   di
          comportamento ed una maggiore efficacia degli  accertamenti
          ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.». 
              - Si riporta il comma 19 dell'art. 29 del decreto-legge
          n. 19 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          29 aprile 2024, n. 56, rubricato «Disposizioni  in  materia
          di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare»: 
                «Art. 29 (Disposizioni in materia  di  prevenzione  e
          contrasto del lavoro irregolare). - (omissis) 
                19. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto al
          lavoro sommerso e di  vigilanza  in  materia  di  salute  e
          sicurezza sui luoghi di lavoro, al  decreto  legislativo  9
          aprile  2008,   n.   81,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  a) l'art. 27 e' sostituito dal seguente: 
                «Art. 27 (Sistema di qualificazione delle  imprese  e
          dei lavoratori autonomi tramite crediti). - 1. A  decorrere
          dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della  patente
          di cui al presente  articolo  le  imprese  e  i  lavoratori
          autonomi che operano nei cantieri temporanei  o  mobili  di
          cui all'art. 89, comma 1,  lettera  a),  ad  esclusione  di
          coloro che  effettuano  mere  forniture  o  prestazioni  di
          natura  intellettuale.  Per  le  imprese  e  i   lavoratori
          autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione  europea
          diverso  dall'Italia  o  in  uno  Stato  non   appartenente
          all'Unione  europea  e'  sufficiente  il  possesso  di   un
          documento equivalente rilasciato dalla competente autorita'
          del Paese d'origine e, nel caso di Stato  non  appartenente
          all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.
          La   patente   e'   rilasciata,   in   formato    digitale,
          dall'Ispettorato nazionale del lavoro  subordinatamente  al
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) iscrizione alla camera di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura; 
                  b) adempimento, da parte dei datori di lavoro,  dei
          dirigenti, dei preposti,  dei  lavoratori  autonomi  e  dei
          prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
          presente decreto; 
                  c) possesso  del  documento  unico  di  regolarita'
          contributiva in corso di validita'; 
                  d)  possesso  del  documento  di  valutazione   dei
          rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                  e) possesso  della  certificazione  di  regolarita'
          fiscale, di cui all'art. 17-bis, commi 5 e 6,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti  dalla
          normativa vigente; 
                  f)  avvenuta  designazione  del  responsabile   del
          servizio di prevenzione e  protezione,  nei  casi  previsti
          dalla normativa vigente. 
                2. Il possesso dei requisiti di cui  al  comma  1  e'
          autocertificato secondo le  disposizioni  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle
          more del rilascio della patente e' comunque  consentito  lo
          svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  salva
          diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale
          del lavoro. 
                3. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche  sociali,  sentito  l'Ispettorato  nazionale  del
          lavoro, sono  individuati  le  modalita'  di  presentazione
          della domanda per il conseguimento della patente di cui  al
          comma 1 e i contenuti informativi  della  patente  medesima
          nonche' i presupposti e il procedimento per l'adozione  del
          provvedimento di sospensione di cui al comma 8. 
                4. La patente e' revocata in  caso  di  dichiarazione
          non veritiera sulla sussistenza di uno o piu' requisiti  di
          cui al comma 1, accertata in sede di  controllo  successivo
          al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa  o
          il lavoratore autonomo puo' richiedere il rilascio  di  una
          nuova patente ai sensi del comma 1. 
                5. La patente e' dotata di un punteggio  iniziale  di
          trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1  di
          operare nei cantieri temporanei o mobili  di  cui  all'art.
          89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore
          a quindici crediti. Con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali,  sentito  l'Ispettorato  nazionale
          del lavoro, sono individuati i criteri di  attribuzione  di
          crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonche' le
          modalita' di recupero dei crediti decurtati. 
                6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni
          correlate  alle  risultanze  dei  provvedimenti  definitivi
          emanati nei confronti dei datori  di  lavoro,  dirigenti  e
          preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei  casi
          e nelle misure  indicati  nell'allegato  I-bis  annesso  al
          presente decreto. Se nell'ambito del medesimo  accertamento
          ispettivo  sono  contestate  piu'  violazioni  tra   quelle
          indicate  nel  citato  allegato  I-bis,  i   crediti   sono
          decurtati in misura  non  eccedente  il  doppio  di  quella
          prevista per la violazione piu' grave. 
                7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6
          le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione
          di cui all'art. 18 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,
          divenute definitive. 
                8. Se nei cantieri di cui al comma  1  si  verificano
          infortuni  da  cui  deriva  la  morte  del   lavoratore   o
          un'inabilita'    permanente,    assoluta    o     parziale,
          l'Ispettorato nazionale del lavoro puo' sospendere, in  via
          cautelare, la patente di cui al presente  articolo  fino  a
          dodici mesi. 
                Avverso il provvedimento di  sospensione  e'  ammesso
          ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 14. 
                9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6  sono
          comunicati,  entro  trenta  giorni,  anche  con   modalita'
          informatiche,  dall'amministrazione  che  li   ha   emanati
          all'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   ai   fini   della
          decurtazione dei crediti. 
                10. La patente con  punteggio  inferiore  a  quindici
          crediti non consente alle imprese e ai lavoratori  autonomi
          di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art.
          89, comma 1, lettera a).  In  tal  caso  e'  consentito  il
          completamento  delle  attivita'  oggetto   di   appalto   o
          subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti
          sono superiori al 30 per cento del  valore  del  contratto,
          salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 14. 
                11. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,  in
          mancanza della patente o del documento equivalente previsti
          al comma 1, alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  che
          operano nei cantieri temporanei o mobili  di  cui  all'art.
          89,  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  una   sanzione
          amministrativa pari al 10 per cento del valore  dei  lavori
          e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta  alla
          procedura di diffida di cui all'art. 301-bis  del  presente
          decreto,  nonche'  l'esclusione  dalla  partecipazione   ai
          lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di
          cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,  n.  36,  per  un
          periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si  applicano  alle
          imprese e ai lavoratori autonomi che operano  nei  cantieri
          temporanei o mobili di cui al  citato  art.  89,  comma  1,
          lettera a), con  una  patente  con  punteggio  inferiore  a
          quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni  di
          cui  ai  periodi  precedenti  sono  destinati  al  bilancio
          dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  e  concorrono  al
          finanziamento delle risorse necessarie  all'implementazione
          dei   sistemi   informatici   necessari   al   rilascio   e
          all'aggiornamento della patente. 
                12.  Le  informazioni  relative  alla  patente   sono
          annotate in un'apposita sezione del Portale  nazionale  del
          sommerso,  di  cui  all'art.  10,  comma  1,  del   decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile
          informazione contenuta nel  Sistema  informativo  nazionale
          per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'art.  8
          del presente decreto. 
                13.  L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro  avvia  il
          monitoraggio sulla funzionalita' del sistema della  patente
          a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1  e
          trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento  dei  decreti
          ministeriali  previsti  dai  commi  3  e  5  del   presente
          articolo. 
                14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi
          da 1 a 13 puo' essere estesa ad altri ambiti  di  attivita'
          individuati con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali  dei
          datori di lavoro e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'
          rappresentative. 
                15. Non sono tenute al possesso della patente di  cui
          al   presente   articolo    le    imprese    in    possesso
          dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari
          o superiore alla III, di cui all'art.  100,  comma  4,  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n. 36 del 2023; 
                b) all'art. 90, comma 9: 
                  1) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
                    "b-bis) verifica il possesso della patente o  del
          documento equivalente di  cui  all'art.  27  nei  confronti
          delle imprese esecutrici o dei lavoratori  autonomi,  anche
          nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono
          tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15  del
          medesimo art. 27, dell'attestazione di qualificazione SOA"; 
                  2) alla lettera c), le parole: "alle lettere  a)  e
          b)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b)  e
          b-bis)"; 
                c) all'art. 157, comma 1, la lettera c) e' sostituita
          dalla  seguente:  «c)  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 711,92 a  2.562,91  euro  per  la  violazione
          degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e  101,
          comma 1, primo periodo. 
                c-bis)  dopo  l'allegato  I  e'  inserito  l'allegato
          I-bis,  di  cui  all'allegato  2-bis  annesso  al  presente
          decreto. 
              (omissis)». 
 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 27 del decreto legislativo n. 81
          del 2008 si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 17-bis, commi 5 e  6,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in  appalti  e
          subappalti ed estensione del regime del reverse charge  per
          il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
          - (omissis) 
                5. Gli obblighi previsti dal  presente  articolo  non
          trovano applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o
          affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino
          al committente, allegando la  relativa  certificazione,  la
          sussistenza,  nell'ultimo  giorno  del  mese  precedente  a
          quello della scadenza prevista dal comma  2,  dei  seguenti
          requisiti: 
                  a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
          in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano  eseguito
          nel corso dei  periodi  d'imposta  cui  si  riferiscono  le
          dichiarazioni dei redditi presentate  nell'ultimo  triennio
          complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per  un
          importo non inferiore al 10 per  cento  dell'ammontare  dei
          ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; 
                  b) non abbiano iscrizioni a  ruolo  o  accertamenti
          esecutivi o avvisi di addebito affidati agli  agenti  della
          riscossione relativi alle imposte sui redditi,  all'imposta
          regionale sulle attivita' produttive, alle  ritenute  e  ai
          contributi previdenziali  per  importi  superiori  ad  euro
          50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti  e
          siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere
          provvedimenti di sospensione. Le  disposizioni  di  cui  al
          periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
          piani  di  rateazione  per  i  quali  non  sia  intervenuta
          decadenza. 
                6. A  decorrere  dalla  data  di  applicazione  della
          presente disposizione, la certificazione di cui al comma  5
          e' messa a disposizione delle singole imprese  dall'Agenzia
          delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del
          rilascio. 
                (omissis)». 
              - Si riportano gli articoli 46 e  47  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante: «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa
          (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
          2001, n. 42, S.O.: 
                «Art.    46     (Dichiarazioni     sostitutive     di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                  a) data e il luogo di nascita; 
                  b) residenza; 
                  c) cittadinanza; 
                  d) godimento dei diritti civili e politici; 
                  e) stato  di  celibe,  coniugato,  vedovo  o  stato
          libero; 
                  f) stato di famiglia; 
                  g) esistenza in vita; 
                  h)  nascita  del  figlio,  decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                  i)  iscrizione  in  albi,  in  elenchi  tenuti   da
          pubbliche amministrazioni; 
                  l) appartenenza a ordini professionali; 
                  m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                  n) qualifica  professionale  posseduta,  titolo  di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                  o) situazione reddituale o economica anche ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                  p) assolvimento di specifici obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                  q) possesso e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                  r) stato di disoccupazione; 
                  s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                  t) qualita' di studente; 
                  u) qualita' di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                  v)  iscrizione  presso  associazioni  o  formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                  z) tutte  le  situazioni  relative  all'adempimento
          degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate  nel
          foglio matricolare dello stato di servizio; 
                  aa) di non aver riportato condanne penali e di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                  bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
          a procedimenti penali; 
                  bb-bis)  di  non  essere  l'ente  destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                  cc) qualita' di vivenza a carico; 
                  dd)   tutti   i   dati   a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                  ee) di non trovarsi in stato di liquidazione  o  di
          fallimento  e   di   non   aver   presentato   domanda   di
          concordato.». 
                «Art.  47  (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». 
              - Si riporta  l'art.  89,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia
          di tutela della salute e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30  aprile
          2008, n. 101, S.O.: 
                «Art. 89  (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente capo si intendono per: 
                  a)  cantiere  temporaneo  o  mobile,   di   seguito
          denominato:  "cantiere":  qualunque   luogo   in   cui   si
          effettuano lavori edili  o  di  ingegneria  civile  il  cui
          elenco e' riportato nell'allegato X.». 
              - Si riporta l'art. 1 della legge 11 gennaio  1979,  n.
          12 recante: «Norme per l'ordinamento della  professione  di
          consulente del lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          20 gennaio 1979, n. 20: 
                «Art. 1 (Esercizio della  professione  di  consulente
          del lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di  lavoro,
          previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
          quando non sono curati dal datore di  lavoro,  direttamente
          od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
          se  non  da  coloro  che  siano  iscritti   nell'albo   dei
          consulenti del lavoro a norma dell'art.  9  della  presente
          legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
          coloro che siano  iscritti  negli  albi  degli  avvocati  e
          procuratori  legali,  dei   dottori   commercialisti,   dei
          ragionieri e periti commerciali, i quali in tal  caso  sono
          tenuti a darne comunicazione agli  ispettorati  del  lavoro
          delle  province  nel  cui  ambito  territoriale   intendono
          svolgere gli adempimenti di cui sopra. 
                I  dipendenti  del  Ministero  del  lavoro  e   della
          previdenza sociale che abbiano  prestato  servizio,  almeno
          per 15 anni, con mansioni di ispettori  del  lavoro  presso
          gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami  per
          l'iscrizione all'albo  dei  consulenti  del  lavoro  e  dal
          tirocinio per esercitare tale attivita'.  Il  personale  di
          cui al presente comma non potra' essere  iscritto  all'albo
          della provincia dove ha prestato servizio, se  non  dopo  4
          anni dalla cessazione del servizio stesso. 
                Il  titolo  di  consulente  del  lavoro  spetta  alle
          persone    che,    munite    dell'apposita     abilitazione
          professionale, sono iscritte nell'albo di  cui  all'art.  8
          della presente legge. 
                Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
          25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre  piccole  imprese,
          anche in forma cooperativa, possono  affidare  l'esecuzione
          degli adempimenti di cui al  primo  comma  a  servizi  o  a
          centri di assistenza  fiscale  istituiti  dalle  rispettive
          associazioni di  categoria.  Tali  servizi  possono  essere
          organizzati a mezzo dei consulenti  del  lavoro,  anche  se
          dipendenti dalle predette associazioni. 
                Per lo svolgimento  delle  operazioni  di  calcolo  e
          stampa relative agli adempimenti di  cui  al  primo  comma,
          nonche' per l'esecuzione  delle  attivita'  strumentali  ed
          accessorie, le imprese  di  cui  al  quarto  comma  possono
          avvalersi anche di centri di elaborazione dati ((che devono
          essere in ogni caso assistiti  da  uno  o  piu'))  soggetti
          iscritti  agli  albi  di  cui  alla  presente   legge   con
          versamento, da  parte  degli  stessi,  della  contribuzione
          integrativa alle casse di previdenza sul volume  di  affari
          ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle  rispettive
          associazioni  di  categoria  alle  condizioni  definite  al
          citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente
          disposizione sono stabiliti  dal  Ministero  del  lavoro  e
          della previdenza sociale  sentiti  i  rappresentanti  delle
          associazioni  di  categoria  e  degli  ordini   e   collegi
          professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti
          che non  si  avvalgono,  per  le  operazioni  suddette,  di
          proprie strutture interne possono demandarle  a  centri  di
          elaborazione  dati,  anche  di  diretta   costituzione   od
          esterni, i quali devono essere in ogni  caso  assistiti  da
          uno o piu' soggetti di cui al primo comma. 
                L'iscrizione all'albo dei consulenti del  lavoro  non
          e' richiesta per  i  soggetti  abilitati  allo  svolgimento
          delle   predette   attivita'   dall'ordinamento   giuridico
          comunitario di  appartenenza,  che  operino  in  Italia  in
          regime di libera prestazione di servizi. 
                Presso il Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale e' istituito un comitato di monitoraggio,  composto
          dalle associazioni di categoria, dai  rappresentanti  degli
          ordini e  collegi  di  cui  alla  presente  legge  e  delle
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative  a  livello  nazionale,   allo   scopo   di
          esaminare i problemi connessi all'evoluzione  professionale
          ed occupazionale del settore.».

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