La Riforma del Codice della Strada 2020 ha finalmente visto la luce. L’8 settembre il maxi pacchetto che modifica circa 80 articoli del Cds (cioè esattamente un terzo del totale) ha rivoluzionato la viabilità. Tante novità sulle multe, in particolare per chi utilizza il cellulare o qualsiasi altro dispositivo tecnologico durante la guida; e poi ancora novità per autovelox, ciclisti, motociclisti, tolleranza zero su alcol e droghe, stretta sulle minicar passando per una maggiore indulgenza nei confronti di chi ha perso punti sulla patente o se l’è vista ritirare. Vediamo nel dettaglio tutte le novità contenute nel testo della Riforma del Codice della Strada 2020.
La sosta sarà sanzionata anche dai netturbini. Basterà una foto. Nel Codice della strada entra un nuovo articolo, il 12 bis, che consentirà anche ai dipendenti dei Comuni e delle società private che gestiscono la sosta regolamentata o che gestiscono i parcheggi di accertare le violazioni della sosta o della fermata. Lo stesso potere, compreso quello di disporre la rimozione dei veicoli, sarà concesso, incredibilmente, anche ai dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade. In questo caso, però, il potere di elevare multe in materia di sosta o di fermata sarà limitato, bontà del Parlamento, ai casi “connessi all’espletamento delle predette attività”. Ciò, però, non vuol dire che potranno farlo solo se l’auto intralcia lo svuotamento di un cassonetto. La norma, infatti, parla anche di “aree limitrofe a quelle oggetto dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea”. Non solo. In tutti i casi per accertare le violazioni sarà possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici. Il potere di elevare multe sarà concesso a persone senza precedenti penali e dopo il superamento “di un’adeguata formazione”. A loro sarà conferita, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, la qualifica di pubblico ufficiale.
Telecamere anche per sanzionare il divieto di accesso o di transito. Aumentano le situazioni in cui è consentito, alle forze di polizia, di non contestare immediatamente la violazione. Oltre alla velocità, al passaggio con semaforo rosso, al sorpasso, agli accessi alle Ztl, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico merci e alla circolazione sulle corsie riservate si aggiunge la circolazione sulle strade con accesso o transito vietato. Come nelle altre situazioni, le apparecchiature dovranno essere omologate dal ministero dei Trasporti. Un regolamento dello stesso dicastero stabilirà le condizioni per l’installazione e l’utilizzo di tutte le telecamere urbane (con esclusione degli strumenti per l’accertamento della violazione dei velocità, già disciplinati da apposite norme, e dei dispositivi di controllo delle intersezioni semaforizzate).
Arriva la banca dati dei permessi invalidi. Sarà istituita, presso l’Archivio nazionale veicoli del ministero dei Trasporti, una piattaforma unica nazionale informatica delle targhe associate ai permessi di circolazione dei titolari di contrassegni invalidi. Ciò, si legge nel testo del decreto, “al fine di agevolare la mobilità, sull’intero territorio nazionale, delle persone titolari dei predetti contrassegni”.
Stop ai ricorsi al ministero dei Trasporti. Fino a oggi, contro i provvedimenti e le ordinanze dei comuni che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica era ammesso ricorso, entro 60 giorni, al ministeri dei Trasporti, che aveva il potere di decidere in merito. Questa possibilità viene completamente soppressa e i comuni avranno totalmente mano libera.
Bici contromano. Questa novità era nell’aria da tempo: con ordinanza del sindaco, e previa installazione di apposita segnaletica, sulle strade urbane di quartiere, locali, urbane ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali le biciclette potranno circolare contromano, ma solo lungo la cosiddetta corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, che potrà essere realizzata sulle strade con limite di velocità pari a 30 km/h o su quelle che fanno parte di una Ztl. Ciò, incredibilmente, “indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito”. Si chiamerà “doppio senso ciclabile”.
Arriva la corsia ciclabile a doppio senso. Già introdotta con il decreto Rilancio, cambia ancora la definizione di corsia ciclabile, la cosiddetta bike lane, che adesso può essere impegnata anche da altri veicoli, anche quando sono presenti fermate del bus, e che può essere valicabile limitatamente alla necessità di effettuare la sosta o la fermata, ovviamente nel caso in cui vi sia, al di là di essa, “una fascia di sosta veicolare”. Non solo. La corsia ciclabile potrà consentire anche la circolazione contromano. La riforma, infatti, introduce anche la cosiddetta “corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, “idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli”.
Debutta la strada urbana ciclabile. Nell’articolo del Codice dedicato alla definizione e alla classificazione delle strade c’è una new entry: la strada urbana ciclabile così definita: “strada urbana a unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale e orizzontale, con priorità per i velocipedi”.
Precedenza alle biciclette. Le biciclette che transitano sulle strade urbane ciclabili o che vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio, hanno la precedenza su tutti gli altri veicoli. Lungo le strade urbane a senso unico dotate di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza alle bici che circolano su di esse.
Sorpasso di biciclette “a ridottissima velocità”. Lungo le strade urbane ciclabili, nel caso in cui sia necessario sorpassare una bicicletta, bisognerà rallentare e farlo “a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano” e comunque “usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza”. Ciò, aferma la norma, a causa della “probabilità di ondeggiamenti e deviazioni” della bicicletta.
Bici sulle strade riservate ai bus. I Comuni potranno consentire la circolazione delle biciclette anche sulle strade riservate ai mezzi del trasporto pubblico, purché non siano presenti binari tranviari a raso e a condizione che la larghezza della strada non sia inferiore a 4,30 metri.
In bicicletta affiancati sulle strade urbane ciclabili. La norma che impone alle biciclette di circolare su un’unica fila nei casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due non si applicherà alle bici che circolano sulle strade urbane ciclabili.
La miniriforma del Codice prevede anche altre novità. Vediamole nel dettaglio.
Deroghe al divieto di circolazione con targhe estere. Com’è noto, dalla fine del 2018 le persone residenti in Italia da più di 60 giorni non possono guidare auto con targa estera (tranne il caso in cui il veicolo sia il leasing o in noleggio senza conducente da parte di un’impresa Ue o See senza sede in Italia oppure sia in comodato d’uso per rapporto di lavoro o collaborazione con un’impresa Ue o See). Una norma tranciante che ha stroncato parecchi abusi ma che in questi anni ha provocato parecchi problemi. La miniriforma del Codice allarga finalmente le maglie ai casi più eclatanti. In deroga alla regola generale potranno circolare con targa estera i residenti nel comune di Campione d’Italia (enclave italiana in territorio svizzero), il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, i lavoratori frontalieri o persone residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di un’impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero; il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari; il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero”. Restano incredibilmente esclusi da questa apertura i veicoli di proprietà di Case automobilistiche estere concessi in comodato a imprese italiane per esigenze di prova dei suddetti veicoli. Un’occasione persa.
Sosta delle auto elettriche. Alle situazioni in cui la sosta e la fermata sono vietate si aggiungono anche “gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici”. Attenzione, però, una volta terminata la carica bisognerà liberare lo stallo. In queste circostanze, infatti, i comuni potranno prevedere “tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica”. Il limite di un’ora non si applicherà dalle ore 23 alle ore 7 con la sola eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata.
Istituite le zone scolastiche. Come previsto, entra nel Codice una nuova zona, la “zona scolastica”, così definita: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti a uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”. Nelle zone scolastiche potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco (ma questo divieto, ovviamente, non riguarderà gli scuolabus, gli autobus destinati al trasporto degli studenti o degli alunni e nemmeno i titolari di contrassegno invalidi).
Taxi anche a noleggio. Taxi e Ncc potranno utilizzare anche vetture a noleggio a lungo termine. Finora era prevista unicamente la disponibilità in leasing.
Collaudi più semplici. Finora ogni modifica delle caratteristiche dei veicoli comportava la cosiddetta “visita e prova” in una sede provinciale della Motorizzazione civile”. D’ora in poi il ministero dei Trasporti potrà stabilire, con proprio decreto, le modifiche, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e la prova non sono richieste.
Carta di circolazione. La riforma estende a tutti la possibilità di conservare la vecchia carta di circolazione in occasione del passaggio di proprietà di un’auto, circostanza che comporterebbe la sostituzione della vecchia carta di circolazione con il nuovo documento unico. Sarà dunque possibile chiedere la restituzione, a pagamento, del documento di circolazione originale, sul quale sarà apposto un segno di annullamento. La tariffa sarà stabilita dal ministero dei Trasporti.
Tricicli oltre 250 cm3 in autostrada. Cade il divieto di circolazione in autostrada (e sulle strade extraurbane principali nei quali è previsto) dei tricicli di cilindrata uguale o superiore a 250 cm3 se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”.
Le altre novità per l’auto
Nuove scadenze delle revisioni. A causa dell’emergenza Covid, il decreto autorizza la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 31 luglio 2020, fino al 31 dicembre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione e a visita e prova entro il 30 settembre 2020, fino al 28 febbraio 2021 la circolazione dei veicoli da sottoporre a revisione e visita e prova entro il 31 dicembre 2020. La novità supera i precedenti interventi del governo sulle revisioni. Sicché tutti i veicoli con revisione scaduta fino a luglio possono circolare in Italia senza verifica periodica fino al 31 ottobre, quelli con scadenza nei mesi di agosto e settembre possono circolare fino al 31 dicembre, quelli con revisione in scadenza nei mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno circolare fino al 28 febbraio 2021.
Almeno una colonnina di ricarica ogni mille abitanti. Entro sei mesi i comuni dovranno disciplinare l’installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica, stabilendone la localizzazione. I comuni dovranno garantire “un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti prevedendo, ove possibile, l’installazione di almeno un punto di ricarica ogni mille abitanti”.
Slitta ancora il documento unico. In base all’ultimo rinvio, stabilito con la legge di bilancio per il 2020, le procedure per l’introduzione del documento unico di circolazione e proprietà, iniziate in forma sperimentale un anno fa, avrebbero dovuto concludersi entro il 31 ottobre 2020. Con il decreto semplificazioni questa data viene posticipata ancora una volta al 31 marzo 2021.