Considerato che l’acquirente di un veicolo può presentare come titolo per l’iscrizione al Pra un’istanza, in alternativa all’atto di vendita in forma di scrittura privata autenticata, è possibile in tal caso richiedere l’autorizzazione alla riscossione in modalità virtuale dell’imposta di bollo quando l’istanza dell’acquirente sia stata redatta su modulo a parte. L’istante dovrà presentare alla Dp competente delle Entrate una richiesta con il numero presuntivo delle istanze ricevute su modulo a parte nell’anno. È il chiarimento contenuto nella risposta n. 326 dell’11 maggio 2021 dell’Agenzia.
Con la risposta vengono fornite le istruzioni sul pagamento del bollo virtuale per l’iscrizione al Pra di un veicolo. L’Agenzia premette che l’acquirente di un veicolo può presentare, come titolo per l’iscrizione al Pra, in alternativa all’atto di vendita in forma di scrittura privata autenticata, un’istanza redatta ai sensi dell’articolo 38, comma 3, Dpr n. 445/2000. L’Agenzia ricorda, inoltre, che nel caso in cui l’istanza in questione sia stata redatta sulla nota di trascrizione (mod. NP2) l’imposta di bollo viene assolta una sola volta sulla nota di richiesta della formalità, mentre se redatta separatamente utilizzando un modulo a parte, denominato “istanza dell’acquirente ai fini della prima iscrizione al Pra”, l’imposta di bollo deve essere assolta sia per l’istanza che per la nota di iscrizione.
In tema di modalità di riscossione dell’imposta di bollo sugli atti di vendita digitali autenticati dallo Sportello telematico dell’automobilista, la circolare n. 33/2015 ha chiarito che l’Aci è autorizzato a riscuotere in modalità virtuale l’imposta di bollo sulle autentiche degli atti effettuati dagli Sportelli Telematici dell’Automobilista (“l’ACI sia legittimata a richiedere l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale anche per l’autentica delle sottoscrizioni degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi, richiesta presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista”).
Considerato che anche la redazione dell’istanza dell’acquirente in modalità digitale rientra negli stessi processi inerenti alla vendita digitale, l’Agenzia, come prospettato dall’istante, ritiene che per analogia anche in tale ipotesi può essere consentito all’istante di richiedere l’autorizzazione alla riscossione in modalità virtuale dell’imposta di bollo quando la domanda dell’acquirente sia stata redatta su modulo a parte.
A tal fine l’istante dovrà presentare istanza alla competente Dp delle Entrate per integrare l’autorizzazione al pagamento dell’imposta in modo virtuale già rilasciata, indicando il numero presuntivo delle istanze dell’acquirente presentate su modulo a parte soggette all’imposta di bollo che potranno essere ricevute nell’anno.