In relazione alle modalità di recupero dell’imposta di bollo virtuale corrisposta per l’annualità precedente, gli importi versati possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. L’imposta non può, invece, essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nell’annualità successiva. Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia con la risposta n. 350/2023. Il caso in esame:
La società istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis Dpr n. 642/1972 che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l’invio. La compagine, infatti, ha presentato, nel 2022, in via telematica, la dichiarazione consuntiva del bollo dovuto per l’anno precedente. L’Agenzia delle entrate ha provveduto a liquidare l’imposta dovuta a saldo per l’anno 2021, nonché gli acconti da versare per gli anni 2022 e 2023, con apposito avviso di liquidazione. Successivamente, alla scadenza del termine ordinario per l’invio della dichiarazione anno 2021, sono stati riscontrati alcuni errori operativi, da cui è emerso che l’imposta effettivamente dovuta per l’anno 2021 era inferiore a quanto indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica. In particolare, gli errori hanno comportato l’indicazione in dichiarazione di una maggiore imposta, con un conseguente minor credito del medesimo ammontare.
L’istante chiede, quindi, come operare al fine di recuperare la maggiore imposta erroneamente indicata nella dichiarazione in questione e, in particolare, se sia possibile presentare oltre il termine di scadenza ordinario, ma prima del termine di decadenza dell’azione di accertamento, una dichiarazione integrativa, con cui si rettifichi “a favore” l’originaria dichiarazione. Chiede, inoltre, se la dichiarazione integrativa costituisca un documento idoneo per consentire all’ufficio di procedere alla riliquidazione dell’imposta dovuta, riconoscendo alla società il diritto alla compensazione del credito con il proprio debito di successiva formazione o, in subordine, per consentire all’ufficio di rimborsare alla compagine il credito spettante.
L’Agenzia premette che l’articolo 15 Dpr n. 642/1972 stabilisce che l’imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali. In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all’ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l’indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l’anno. A partire dall’anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all’ufficio una dichiarazione contenente l’indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell’anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell’imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l’ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell’imposta dovuta per l’anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva. La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall’ufficio in relazione ad eventuali modifiche della disciplina o della misura dell’imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l’anno in corso.
Ciò premesso, continua l’Agenzia, le istruzioni del modello dichiarativo attualmente in vigore, emanate con provvedimento del 25 settembre 2019, chiariscono che la dichiarazione sostitutiva, con cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata, sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata senza precisare che la stessa deve essere presentata prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva.
Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul “ravvedimento operoso”, il richiamo a tale suddetta normativa, secondo l’Agenzia, non appare conferente nell’ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno. La disciplina della dichiarazione integrativa a “favore”, contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis Dpr n. 322/1998, infatti, è applicabile esclusivamente alle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap, dei sostituti d’imposta e dell’Iva. Quindi, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale.
Per quanto attiene alle modalità di recupero dell’imposta di bollo corrisposta dalla società per l’annualità 2021, conclude l’Agenzia, gli importi versati possono essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell’articolo 37 Dpr n. 642/1972, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Detta imposta non può, invece, essere compensata con i versamenti dell’imposta di bollo da effettuare nel 2022.